La tutela della gravidanza rappresenta un diritto per la donna lavoratrice ed un obbligo per il datore di lavoro.
Le disposizioni legislative specifiche si trovano nel D.Lgs 151/2001 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art.15 della legge 8/3/2000, n 53.v
Questa cornice normativa si deve raccordare con le norme generali poste a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008), che indicano anche le figure tecniche che devono valutare la sussistenza delle condizioni di tutela: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale (RSPPA), che valuta la presenza del rischio e indica al datore di lavoro mansioni sostitutive e il medico competente, che valuta lo stato di salute della lavoratrice e la compatibilità con il lavoro svolto attraverso la sorveglianza sanitaria e valuta se necessario l’astensione anticipata dal lavoro o un cambio di mansione.
Il datore di lavoro, è il responsabile finale della tutela della salute delle lavoratrici.
L’attività di vigilanza è svolta dalle Medicine del lavoro delle aziende sanitarie locali che dall’ispettorato del lavoro provinciale che è deputato a rilasciare il nulla osta alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro chiesta dall’azienda.
Per altre info:
“Quando arriva un bambino (terza edizione)”, disponibile sul sito dell’INAIL (clicca qui)
